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I. ESECUZIONE E PRESTAZIONE
1. Ci impegniamo a garantire una cura dei tessuti professionale, accurata, rispettosa dei materiali e attenta all'ambiente.
2. I metodi e le consuetudini usuali nel settore sono definiti nelle definizioni (scheda informativa sulle consuetudini) pubblicate dall'Associazione svizzera per la cura dei tessili.
3. Il pulitore di tessuti può richiedere supplementi sui prezzi fissati nel listino prezzi per articoli speciali (parti a rischio, capi costosi e/o che richiedono un trattamento intensivo a causa del materiale, ecc.
4. Il numero di pezzi o le quantità conteggiate dall'azienda di cura dei tessili sono determinanti per la consegna, la restituzione e la fatturazione.
5. Per la biancheria in leasing e a noleggio si applicano disposizioni separate.
II. RESPONSABILITÀ
1. La responsabilità dell'azienda di lavanderia è subordinata alla resistenza degli articoli trattati secondo le modalità raccomandate sulle etichette di lavaggio. In assenza di etichette di lavaggio, l'azienda di lavanderia si basa sulle proprie conoscenze specialistiche e sull'uso previsto dell'articolo; in assenza di etichette di lavaggio, si declina espressamente ogni responsabilità.
2. Nonostante un'adeguata ispezione preliminare da parte di personale qualificato, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per danni causati da caratteristiche non riconoscibili o da difetti nascosti, quali insufficiente resistenza del materiale o delle cuciture, autenticità di tinte e stampe, influenze su bottoni, fibbie, cerniere, imbottiture ascellari, applicazioni, ornamenti, nastri, ecc. o da un'etichettatura errata per la cura dei tessuti. È esclusa qualsiasi responsabilità per variazioni di misura o tonalità dei tessuti e dei filati entro i normali limiti di tolleranza.
3. La necessità di un trattamento speciale deve essere evidente, in particolare a causa di caratteristiche sensibili riscontrabili o di sporco che richiedono un trattamento speciale. I simboli e/o le istruzioni di cura riportati sull'etichetta di cura dei tessuti sono determinanti per il lavandaio.
4. Il lavandaio può accettare l'incarico di lavaggio con riserva (la cosiddetta dichiarazione di riserva).
5. L'incarico di lavaggio è considerato un incarico ai sensi dell'art. 394 e segg. del CO. È esclusa qualsiasi garanzia di risultato.
III. RESTITUZIONE
1. Ci impegniamo a rispettare i termini di consegna concordati. Eventuali ritardi non danno tuttavia diritto al cliente a richiedere un risarcimento danni.
2. La consegna dell'articolo avviene solo dietro pagamento in contanti e restituzione della conferma d'ordine. Per i grandi clienti, la fatturazione avviene secondo accordi separati.
3. Gli articoli devono essere ritirati entro sei mesi dall'invio dell'ordine. Se il ritiro non avviene entro tale termine, il lavandaio può disporne senza sostituzione. In caso di articoli di valore, il lavandaio avvisa preventivamente il cliente, purché ne conosca il nome e l'indirizzo. Il lavandaio non ha alcun obbligo di effettuare ricerche in merito.
4. Se un ordine non è eseguibile, l'articolo viene restituito nello stato in cui si trova.
IV. RECLAMI
1. I reclami devono essere presentati immediatamente, al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'articolo, previa presentazione della ricevuta.
2. I reclami saranno esaminati attentamente dal lavandaio, che fornirà una risposta motivata o una spiegazione e stabilirà, se possibile d'intesa con il cliente, l'ulteriore procedura da seguire (trattamento adeguato, consegna per la perizia e la conciliazione all'organismo paritetico di liquidazione dei danni, ecc.
3. I sinistri nel settore della cura dei tessili in Svizzera non possono essere assicurati. In caso di danni all'articolo o di smarrimento per colpa del lavanderia, il risarcimento danni viene effettuato in base alla tabella del valore attuale per la diminuzione di valore degli articoli trattati. È esclusa la sostituzione reale.
4. Se non si raggiunge un accordo, si raccomanda alle parti di sottoporre il caso di sinistro all'organismo paritetico di liquidazione dei sinistri delle organizzazioni di tutela dei consumatori dell'Associazione svizzera per la cura dei tessili (VTS) e dell'Associazione dei commercianti tessili, Swiss Fashion Stores (SFS), per la perizia e la conciliazione.
V. FORO COMPETENTE
1. Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dall'incarico di cura è la sede del lavanderia.
Orari di apertura
- LunedìChiuso
- Martedì8:00 fino a 12:00 / 13:30 fino a 18:30
- Mercoledì8:00 fino a 12:00 / 13:30 fino a 18:30
- Giovedì8:00 fino a 12:00 / 13:30 fino a 18:30
- Venerdì8:00 fino a 12:00 / 13:30 fino a 18:30
- Sabato8:00 fino a 12:00
- DomenicaChiuso
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